Art. 5.

      1. Per «giocattoli pirici» si intendono gli articoli inclusi nel gruppo B di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e nel gruppo C della categoria 5a del secondo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

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      2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto degli articoli di cui al comma 1 del presente articolo.